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Cosa dice la direttiva UE sugli “estratti molto brevi” e cosa ha deciso Agcom

Due visioni differenti. Non tanto per quel che riguarda la definizione, ma per quel che concerne l'applicazione della legge e del Regolamento sull'equo compenso per gli editori

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Se il primo provvedimento Agcom sull’equo compenso per gli editori sembra essere una prima boccata d’ossigeno per i giornali nei confronti delle aziende Big Tech, non sono mancate critiche dopo quanto deciso per quel che riguarda “l’accordo” valido per il Gruppo Gedi in relazione al fornitore di servizi Bing di Microsoft. Fin dalla stesura del Regolamento, infatti, c’erano state grandi discussioni sul tema del cosiddetto “estratto molto breve”. Un aspetto che, oggi, è stato equiparato alla fruizione di un articolo a carattere giornalistico integrale.

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Tra le critiche mosse dalla Commissaria Agcom Elisa Giomi (che ha votato contrariamente al provvedimento sull’equo compenso tra il Gruppo Gedi e Microsoft, in quanto proprietaria del fornitore di servizi Bing), c’è proprio l’applicazione dei parametri per la commisurazione del compenso anche cosiddetti “estratti molto brevi” che, di fatto, vengono equiparati dall’Autorità a una pubblicazione giornalistica integrale. Ma di cosa stiamo parlando?

Il Regolamento Agcom sull’equo compenso per gli editori, fornisce questa definizione che, in realtà non dà un’indicazione quantitativa, ma si basa su un livello “qualitativo”.

«Con riferimento a quanto sostenuto in merito alla definizione di “estratto molto breve”, questa Autorità ritiene di dover aderire alla scelta del legislatore nazionale di adottare un criterio qualitativo, fondato non già su una quantificazione presuntiva e preventiva quanto su caratteristiche intrinseche dell’informazione fornita in estratto. Questa Autorità, sempre in conformità a quanto stabilito dal legislatore, ritiene di non poter accogliere la proposta di prevedere espressamente nella definizione di “estratto molto breve” l’esclusione di singole foto o frammenti di video». 

Dunque, il Regolamento – seguendo quanto indicato dal decreto legislativo con cui l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) Copyright, non si escludono foto e frammenti di video. Oltre agli articoli. Ma nel provvedimento relativo al caso Gedi-Microsoft, un estratto molto breve viene equiparato a un contenuto giornalistico pubblicato nella sua versione integrale:

«Con questa decisione l’Autorità si è espressa altresì sulla definizione di “estratto molto breve”, interpretando il criterio qualitativo dettato dal legislatore alla luce del mutamento che ha caratterizzato l’offerta e la domanda di informazione nel nuovo contesto sociale». 

Ed è questo il punto-chiave delle critiche mosse da chi ha votato contro questo provvedimento – la Commissaria Elisa Giomi – che ha sottolineato come la direttiva UE e il decreto legislativo con cui è stata recepita nel nostro Paese escluda – di fatto – l’estratto molto breve dal calcolo dell’equo compenso per gli editori.

Estratto molto breve ed equo compenso per gli editori

Partiamo dalla Direttiva Copyright che al punto 58 dei “considerando”, spiega per quale motivo dovrebbero essere tenuti fuori dal computo totale per l’equo compenso i cosiddetti “estratti molto brevi”:

«L’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell’ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, è importante che l’esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva». 

Questa indicazione è confermata anche all’interno dello schema legislativo, con l’articolo 15 (quello dedicato alla “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online”), che inserisce l’estratto molto breve tra le eccezioni al calcolo dell’equo compenso per gli editori:

«I diritti di cui al primo comma non si applicano all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico».

Tradotto, in parole semplici: non si possono equiparare – ai fini del calcolo sull’equo compenso – i contenuti giornalistici in forma integrale ai cosiddetti “estratti molto brevi”. Tutto ciò viene confermato anche nel decreto legislativo italiano (il 177 del 2021) in cui viene esplicitamente indicato:

«I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico». 

Dunque, la legge italiana con cui è stata recepita la Direttiva comunitaria, conferma quell’impianto. Agcom, però, ha deciso arbitrariamente di inserire anche gli estratti molto brevi nel computo dell’equo compenso per gli editori, sostenendo che siano mutate le abitudini di lettura dei contenuti giornalistici. Dunque, l’Autorità ritiene che i lettori non si informino più leggendo contenuti integrali, ma sintesi molto brevi. Quindi, l’equo compenso deve essere calcolato anche su quello.

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