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Pace contributiva INPS 2024: come riscattarla e cosa sapere. Guida essenziale

Pace contributiva INPS 2024: come riscattarla e cosa sapere. Guida essenziale Dal primo gennaio 2024, grazie alla nuova […]

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Pace contributiva INPS 2024: come riscattarla e cosa sapere. Guida essenziale

Pace contributiva INPS 2024: come riscattarla e cosa sapere. Guida essenziale

Dal primo gennaio 2024, grazie alla nuova Legge di Bilancio, è stata reintrodotta la misura della pace contributiva, rivolta ai “contributivi puri”, ossia coloro che non hanno contributi precedenti al primo gennaio 1996. Questa opportunità consente ai lavoratori di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. In questa guida essenziale, scoprirai come funziona la pace contributiva, chi può beneficiarne, come presentare la domanda e tutti i dettagli necessari per sfruttare al meglio questa misura.

A chi si rivolge la pace contributiva INPS

La pace contributiva è destinata a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. È fondamentale che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione, non solo nella cassa specifica ma anche in altri fondi previdenziali. Questa misura è particolarmente utile per chi desidera incrementare il numero di anni di contribuzione, tenendo presente che è possibile aggiungere ulteriori 5 anni anche per chi ha già usufruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019-2021.

Periodi riscattabili secondo la pace contributiva INPS

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al primo gennaio 2024. È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione. I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Chi può presentare la domanda…

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata tramite domanda dell’assicurato, dei suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Per i lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, in questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

…E come presentarla

La richiesta per la pace contributiva deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in via telematica. Ecco le modalità disponibili per inoltrare la domanda:

  • Portale web dell’INPS: accessibile con SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica 3.0 o PIN dispositivo (quest’ultimo solo per i residenti all’estero senza un documento di riconoscimento italiano). Il percorso da seguire è “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”.
  • Contact center multicanale: chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.
  • Istituti di patronato e intermediari: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

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Calcolo dell’onere di riscatto per la pace contributiva INPS

L’onere di riscatto viene calcolato con il metodo “a percentuale”. Sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti l’invio della richiesta, l’INPS applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento per invalidità, vecchiaia, superstiti (IVS) nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione o optare per una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Tuttavia, la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. In questi casi, la somma dovuta dovrà essere versata in un’unica soluzione.

La differenza chiave rispetto al triennio 19-21

Una differenza significativa rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel triennio 2019-2021 è l’assenza della detrazione al 50% della spesa sostenuta. Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato sarà fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

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