Peste suina, regole più stringenti per salvare i maiali degli allevamenti
PAVIA. A Marzano ieri, giovedì 29 agosto, è stato trovato il 12esimo allevamento di maiali della provincia contagiato in questa seconda ondata. Sempre ieri è stata firmata dal commissario straordinario alla peste suina africana, Giovanni Filippini, la nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 30 settembre e ha il compito di arginare la diffusione del virus. Il provvedimento blinda le zone di restrizione I, II e III di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. La provincia di Pavia si trova in zona di restrizione I e II. Le regole stabilite dal commissario sono ancora più stringenti e vietano l’ingresso negli allevamenti suinicoli di chiunque non sia un dipendente dell’azienda agricola. Ingresso vietato anche ai veterinari, compresi quelli dell’Ats che possono accedere solo se vi siano problemi legati all’epidemia o per esigenze di salute degli animali, ma anche a cani e a gatti.
L’obiettivo è quello di fermare la diffusione di un virus altamente trasmissibile che rischia di far scomparire un settore che, sul territorio provinciale, ha un valore di circa 220 milioni di euro.
Ed ecco alcune delle misure contenute dell’ordinanza. Divieto di movimentazione dei suini in entrata o in uscita dagli allevamenti, fatte alcune eccezioni. Divieto di accesso di qualsiasi automezzo tranne quelli destinati a trasportare mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno comunque rispettare alcune condizioni. Negli allevamenti suinicoli situati nelle aree di restrizione è inoltre vietato l’ingresso di qualsiasi persona, compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti, nonché di chiunque non direttamente connesso con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente, su richiesta motivata, potrà autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti. Vengono sospesi i controlli da parte dei veterinari competenti territorialmente, ad esclusione di quelli riguardanti la gestione della emergenza Psa e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.
Il provvedimento del commissario vieta anche qualsiasi lavoro ordinario non strettamente connesso ad interventi a garanzia del benessere animale, che andrà preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente. Altri interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati. Sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza, previa autorizzazione del servizio veterinario.
Qualsiasi persona che accede all’allevamento deve indossare tute e calzari monouso all’ingresso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti, e di non essere stato in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 ore successive all’uscita dall’allevamento. Vietato l’ingresso di qualsiasi altra specie animale, comprese quelle da compagnia.
Chi trasporta gli animali deve utilizzare solo dispositivi monouso (calzari, tuta, guanti) forniti dall’allevatore al momento dell’uscita del conducente dall’abitacolo dell’automezzo. Dopo l’uso dovranno essere lasciati in allevamento per lo smaltimento. Nei comuni che si trovano nelle zone di restrizione sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo.
I servizi veterinari competenti devono verificare le condizioni di biosicurezza, accertare che venga mantenuta una netta separazione tra zona pulita e zona sporca e prestare attenzione ad evitare la diffusione del virus utilizzando quando possibile personale dedicato in riferimento al livello di rischio della zona di restrizione. Se viene accertato uno stato di carenza strutturale non sanabile entro 15 giorni, bisognerà procedere a svuotare lo stabilimento secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento, che non deve prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione del servizio veterinario. In caso di un contatto diretto o indiretto con un focolaio, se la situazione epidemiologica lo richiede, potrà essere disposto l’abbattimento preventivo degli animali presenti nell’allevamento.
Stefania Prato