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In treno con il biglietto: multato. Ma  il giudice gli dà ragione e bacchetta Trenitalia

Un impegno concluso in anticipo a Venezia e la decisione di salire sul primo treno disponibile per rientrare a Padova dove vive e lavora. Ma non aveva fatto i conti con la cavillosa burocrazia italica che può rendere a rischio-sanzione anche un viaggio regolarmente pagato.

Certo, insieme al biglietto di andata, aveva acquistato anche il biglietto di ritorno (partenza dal capoluogo lagunare alle 12.40) in una macchinetta automatica che indica la tipologia del mezzo (in questo caso treno regionale) e l’orario. E lo aveva regolarmente convalidato prima del viaggio.

Controllore inflessibile

Niente da fare, era stato inflessibile l’agente della squadra antievasione di Trenitalia pronto a multarlo con 50 euro (sanzione in misura ridotta se saldata entro cinque giorni), perché privo del biglietto in quanto non aveva rispettato l’indicazione oraria del titolo di viaggio.

Stavolta, però, il passeggero era un legale di professione, l’avvocato padovano Filippo Rosaspina. E, per di più, consigliere del direttivo dell’associazione Civica Difesa che ha come obiettivo quello di segnalare e intervenire su irregolarità e inefficienze delle pubbliche amministrazioni.

Così è stata impugnata l’ingiunzione di pagamento – salita nel frattempo a 150 euro – di fronte al giudice di pace di Venezia, Enrico Merlo.

Il giudice

Giudice che ha dato ragione al professionista, annullando l’ingiunzione. Non solo. Nella sentenza è stata evidenziata una situazione paradossale: le condizioni generali di trasporto di Trenitalia prevedono che i biglietti dei treni regionali possano essere utilizzati entro le 23.59 del giorno indicato (salvo i casi di biglietti nominativi elettronici acquistati online non flessibili sull’orario) e abbiano una validità di quattro ore a decorrere dalla convalida.

In realtà Trenitalia aveva applicato di fatto una diversa disciplina per quanto riguarda da una parte i biglietti comprati nelle macchinette e agli sportelli e, dall’altra, quelli acquistati nelle tabaccherie delle stazioni ferroviarie indicanti solo la tratta e il giorno di utilizzo.

Secondo l’agente il primo titolo non poteva essere legittimamente utilizzato partendo prima dell’orario stampato, nonostante la convalida che rende la partenza possibile entro le quattro ore successive; mentre con il secondo tipo di biglietto sarebbe stato possibile prendere qualunque treno nella data stampata sul titolo di viaggio.

La sentenza

Scrive il giudice: «L’acquisto di un titolo di viaggio che non presenta un posto riservato, con prenotazione obbligatoria su uno specifico treno, ingenera nell’acquirente la convinzione di un legittimo utilizzo anche su treni aventi la stessa tratta pur con orari diversi... La disciplina specifica di Trenitalia appare decisamente complicata e difficilmente interpretabile».

In realtà la disciplina delle condizioni di viaggio era la stessa, ma erroneamente applicata da Trenitalia.

Ed è sempre accaduto fino a qualche settimana fa quando la società, giusto poco prima di perdere la causa, ha introdotto una modifica nella dicitura dei biglietti: «Ora i biglietti venduti nelle macchinette, negli sportelli o nelle tabaccherie delle stazioni sono uniformati» spiega l’avvocato Rosaspina, «indicando il treno e l’orario di partenza: il che significa che sono tutti utilizzabili solo dall’orario indicato ed entro le successive quattro ore, non prima, altrimenti si rischia una sanzione. Ma significa anche lunghe code dai tabaccai che devono far scegliere il treno specifico ai passeggeri».

La giustificazione è il cosiddetto contingentamento, la necessità di monitorare la presenza dei viaggiatori. «E allora» si chiede l’avvocato Rosaspina, «perché si viaggia spesso nei treni regionali stipati come sardine?». —

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