Caso Hannoun, ecco chi è il misterioso 007 israeliano che ha fornito la prova che collega le associazioni finanziate e Hamas
È un anonimo lo 007 israeliano autore del dossier che ha portato all’incriminazione di Mohamed Hannoun, per ragioni di sicurezza nazionale. Ma il suo nome se lo sono dimenticato in copia conoscenza nel fascicolo a cui hanno accesso, oltre alla Procura, anche tutte le difese degli imputati. Il misterioso “Avi”, autore del rapporto “Expert” che collega le associazioni benefiche palestinesi finanziate da Hannoun che in realtà sarebbero legate ad Hamas, ha un nome e cognome: si chiama Avi Abramson, ed è un esperto di antiterrorismo che lavora per il National Bureau of Counter Terrorism Financing of Israel, branca dei servizi di sicurezza di Tel Aviv che si occupa di intelligence finanziaria. Sembra incredibile, ma un banale errore da comuni mortali poco avvezzi all’informatica (non coprire la copia conoscenza di un’email) sembrerebbe aver vanificato l’imponente apparato di sicurezza messo in piedi in questo insolito canale di cooperazione giudiziaria internazionale, la “collaborazione spontanea” offerta dai servizi di sicurezza israeliani, che ha velocizzato le vie ordinarie saltando rogatorie o richieste di estradizione. A garantire per l’identità di “Avi”, nella lettera di accompagnamento del rapporto, è una sua collega. Che però sembrerebbe essersi dimenticata il nome dell’anonimo nell’email inviata alle autorità italiane.
Il dossier in questione è quello che di fatto fornisce la prova fondamentale delle accuse contestate dalla Procura di Genova ad Hannoun e agli altri indagati: il collegamento fra le associazioni finanziate e Hamas. Un passaggio contestatissimo dal collegio difensivo degli indagati, che domani farà valere questa argomentazione davanti al tribunale del Riesame. Per i legali sarebbero inutilizzabili quelle prove, sia perché provengono da un Paese estero impegnato in un conflitto, sia perché sarebbe materiale di intelligence non vagliato da un’autorità giudiziaria, sia perché sarebbe stato raccolto in contesti in cui sono stati commessi presunti crimini di guerra. È lo stesso Avi, nel suo report, a indicare che alcune prove sarebbero state raccolte durante operazioni, poi ricollegate dai difensori a bombardamenti di ospedali e campi profughi. A questo punto potrebbe diventare determinante, in caso di futuro processo, la disponibilità a testimoniare in Italia da parte dell’agente israeliano. Il nome di Avi Abramson compare in rete legato a due eventi specifici. Il primo riguarda un incontro pubblico organizzato dalle autorità israeliane nel 2020, che ha come tema centrale il collegamento fra ong e organizzazioni terroristiche. In quel consesso Abramson interviene come “esperto di antiterrorismo con diciannove anni di carriera alle spalle”. Il secondo è legato alla delegazione israeliana che nel 2016 difese l’operato del governo di Tel Aviv di fronte alla Commissione Onu contro la tortura. In quell’occasione Abramson risulta aver partecipato come consigliere legale dell’allora primo ministro israeliano.
Stamattina comincerà la discussione delle misure cautelari di fronte al tribunale del Riesame. Il collegio difensivo ne chiede l’annullamento. Oltre all’inutilizzabilità delle prove israeliane, i difensori puntano anche su un precedente, finora non noto, o perlomeno non citato nell’ordinanza del tribunale di Genova. Non c’è solo il precedente della Procura e del tribunale ligure, che nei primi anni Duemila archiviarono le vecchie indagini di Hannoun. Anche la Procura di Roma, più di recente, aveva archiviato le accuse nei confronti di un membro della stessa associazione. Per il pm di allora, Eugenio Albamonte, oggi membro della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, finanziare “associazioni che operano in territori governati da Hamas”, anche laddove il sostegno riguardi “famiglie di attentatori suicidi”, “non integra il reato di finanziamento al terrorismo”, se non è provato “un collegamento univoco fra finanziamenti e azioni terroristiche”.
E ancora: “Sul punto non appare potersi attribuire rilievo al fatto che le associazioni che ricevono i finanziamenti in Palestina siano comunque collegate ad Hamas – scriveva ancora Albamonte – Infatti dal 2007 Hamas è strutturato quale una sorta di partito-Stato che controlla la cosiddetta Striscia di Gaza esercitando su di essa le prerogative sovrane, comprese quelle amministrative e solidaristico sociali (assistenza, istruzione, sanità ecc.). In questo contesto è quindi necessario operare un attento discernimento, al fine di onorare il principio di necessaria offensività imposto da un’interpretazione della legge che sia fedele al dettato costituzionale. E’ necessario cioè distinguere tra finalità di tipo terroristico militare (pienamente riconducibili all’ipotesi di reato) e finalità socio assistenziali dei finanziamenti (che devo essere ritenute immuni da sanzione penale). Né può essere accettato il sillogismo che vuole qualificare come terroristiche anche le finalità civili le quali, comunque, sarebbero funzionali a conservare ed accrescere il prestigio di Hamas nella popolazione palestinese e, conseguentemente a rafforzarne indirettamente ed implicitamente l’azione terroristico – militare”. Un principio che invece, in quest’ultima inchiesta, è stata ribaltato invece dal tribunale di Genova, secondo cui i finanziamenti ad associazioni legate ad Hamas, anche quando indirizzati ad associazione benefiche, avrebbero comunque accresciuto il potere dell’organizzazione”.
La Procura di Roma nel 2018 aveva anche messo in guardia sull’utilizzazione di prove di autorità estere: “Allo stesso modo non appare apprezzabile la circostanza in base alla quale alcune associazioni palestinesi destinatarie di fondi sarebbero state considerate terroristiche dallo Stato di Israele o dall’Autorità nazionale palestinese proprio per il loro collegamento ad Hamas. Infatti non può essere in alcun modo trasferita nel nostro sistema sanzionatorio penale una determinazione assunta da altre autorità politiche, giudiziarie e di polizia senza una approfondita valutazione degli elementi fattuali che concretizzino condotte rilevanti penalmente poste in essere nel nostro Paese alla luce dei principi giuridici qui vigenti. Le stesse considerazioni valgono per simili determinazioni assunte dalle autorità statunitensi in relazione ad associazioni apparentemente simili a quella qui ricostruita”.
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