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Bonus Ristrutturazioni 2026: come non perdere le detrazioni in caso di vendita o successione

La dichiarazione dei redditi 2026 si avvicina e molti contribuenti si interrogano sulla sorte delle quote residue del Bonus Ristrutturazioni in caso di variazioni nella proprietà dell’immobile.

La normativa che regola l’agevolazione edilizia differenzia nettamente le varie casistiche: compravendita, eredità o costituzione di diritti reali come l’usufrutto. Punto da tenere ben fermo per orientarsi: definire con certezza chi mantiene la “detenzione materiale” del bene. Una guida rapida per garantire al contribuente la continuità del beneficio fiscale durante i dieci anni di ripartizione della spesa sostenuta.

Vendita dell’immobile e clausole nel rogito: chi incassa il bonus?

In caso di compravendita di un immobile ristrutturato, la normativa stabilisce che le quote residue di detrazione passino all’acquirente, purché sia una persona fisica. Tuttavia, il venditore ha la possibilità legale di conservare il beneficio per sé, a patto che questa volontà venga esplicitata chiaramente nell’atto notarile di vendita.

Bonus ristrutturazioni in caso di vendita e successione: punto chiave la detenzione materiale del bene – termometropolitico

In pratica, se nel rogito manca una specifica dicitura che riservi la detrazione al venditore, il diritto viene trasferito automaticamente e integralmente al nuovo proprietario dell’abitazione. È opportuno valutare con attenzione questo aspetto durante la trattativa commerciale, poiché il valore del bonus residuo può influenzare il prezzo finale dell’immobile.

Successione e usufrutto: i vincoli per eredi e nudi proprietari

In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, invece, il Bonus Ristrutturazioni si trasmette agli eredi, ma solo a condizioni specifiche legate all’utilizzo dell’immobile. La regola cardine è la “detenzione materiale e diretta”: l’erede deve avere la disponibilità del bene, ad esempio abitandolo o mantenendolo a propria disposizione (insomma, non locato). Se l’erede decide di affittare l’appartamento o di concederlo in comodato d’uso a terzi, perde immediatamente il diritto a portare in detrazione le quote per quelle specifiche annualità fiscali.

Discorso differente riguarda la costituzione di un usufrutto. In questo scenario, le quote residue restano in capo al nudo proprietario e non passano all’usufruttuario. Una situazione particolare riguarda poi inquilini e comodatari che hanno pagato di tasca propria i lavori: per loro il bonus è blindato. Anche se il contratto di affitto termina o il comodato viene revocato, il soggetto che ha sostenuto l’esborso continua a beneficiare della detrazione fino all’esaurimento dei dieci anni previsti. Per riepilogare schematicamente:

  • Successione: Detrazione all’erede solo se l’immobile è abitabile o vuoto (non affittato).
  • Usufrutto: Il nudo proprietario conserva sempre il diritto alle quote residue.
  • Inquilini: Il diritto rimane a chi ha pagato, indipendentemente dalla permanenza nell’alloggio.

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