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Si potrà pregare nei Centri islamici di Monfalcone ma con paletti sul sovraffollamento: la decisione del Consiglio di Stato

Si potrà pregare nei Centri islamici di Monfalcone ma con paletti sul sovraffollamento: la decisione del Consiglio di Stato

La decisione sul ricorso contro la richiesta di sospensiva rigettata dal Tar. Ora si attende la sentenza finale

MONFALCONE Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto la richiesta di sospensiva delle ordinanze “antiaffollamento” del Comune di Monfalcone. Il Consiglio di Stato ha disposto diversamente, riformando l’ordinanza cautelare del Tar.

La decisione

Mercoledì il presidente del massimo organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica, dottor Carlo Saltelli, ha pronunciato il decreto di sospensiva, in via provvisoria, per l’utilizzo dei centri di preghiera islamici. Ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti alla base dei ricorsi speculari presentati dai centri culturali, in ordine alle sedi in via Duca d’Aosta e Don Fanin. Dunque, si potrà pregare, in vista del Ramadan. La sospensiva è stata accolta previo accordo con il Comune, circa l’afflusso dei fedeli in ingresso e uscita dai centri.

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I ricorsi

L’avvocato Vincenzo Latorraca, di Cantù, che rappresenta entrambe le associazioni, ha presentato contestualmente i ricorsi. Decreti di “estrema urgenza e gravità” rispetto ad un diritto costituzionale, quello di professare il proprio “credo” religioso. È stata quindi fissata l’udienza in Camera di consiglio il prossimo 19 marzo, ai fini del pronunciamento da parte dell’intero Collegio giudicante.

Attraverso il decreto del presidente del Consiglio di Stato, l’efficacia della sospensiva è immediatamente esecutiva, bloccando da subito le ordinanze del Comune. Si tratta pertanto di una “tutela cautelare” sì provvisoria ma da garantire “hic nunc”, subito.

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Le ordinanze del Tar

I decreti si richiamano alle ordinanze del Tar laddove si riporta che «l’uso dell’immobile per il culto non appare vietato dalle previsioni del piano regolatore del Comune di Monfalcone» e che il Comune non avrebbe dimostrato un cambio di destinazione d’uso tale da incidere sul carico urbanistico». Lo stesso Tar aveva aggiunto che «la contestata violazione delle norme in materia di sicurezza non rientra tra le finalità del provvedimento di repressione dei pretesi abusi edilizi». Insomma, nei centri di via Duca d’Aosta e via Don Fanin, non è precluso l’esercizio di culto, potendo quindi pregare.

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Il sovraffollamento

In altre parole, il “discrimine” rispetto alla sospensiva è proprio il sovraffollamento, in ragione di esigenze di sicurezza. In termini operativi, a questo punto, le associazioni Darus Salaam e Baitus Salat dovranno rapportarsi con il Comune ai fini della gestione dei flussi nei due centri. In base ad una relazione tecnica fatta eseguire da un perito al quale le associazioni si sono affidate, la capacità massima consentita di presenze è di 300 fedeli nel locale di via Duca d’Aosta e di 50 nella sede di via Don Fanin. Si tratterà quindi di programmare le necessarie turnazioni, in vista del periodo del Ramadan, che a partire dal 10 marzo durerà poco meno di un mese. Il ricorso al Consiglio di Stato, quindi, si esaurisce nell’accoglimento della sospensiva delle ordinanze comunali. Ciò in attesa che il Tar del Friuli Venezia Giulia comunichi la data dell’udienza nella quale il Collegio entrerà nel merito del ricorso, ai fini della sentenza.

Ci sarà da attendere per conoscere l’esito finale sulla complessa vicenda che chiama in causa le direttive urbanistiche del Comune nell’ambito del Piano regolatore, le esigenze e priorità di sicurezza, ma anche il principio costituzionale legato alla libertà di culto.

Il passaggio chiave

Ecco nel dettaglio il passaggio contenuto nel decreto del presidente del Consiglio di Stato, Carlo Saltelli, rispetto all’accoglimento provvisorio della sospensiva: «Considerato che, ferma l’esclusiva appartenenza alla fase della tutela cautelare collegiale della valutazione della ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, allo stato, anche sulla base delle motivazioni che sorreggono l’ordinanza cautelare impugnata, le argomentazioni poste a fondamento dell’istanza di misure cautelari monocratiche appaiono non implausibilmente integrare il requisito dell’estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, essendo in discussione delicate questioni in tema di libertà di culto e stante l’approssimarsi del periodo del Ramadam; con la precisazione che dovranno essere adottate, previo leale confronto tra le parti, tutte le iniziative e le misure adeguare e idonee ad evitare ogni possibile pericolo alla incolumità delle persone e delle cose». Termini evidentemente giuridici, non semplici da capire, ma rimane chiara l’urgenza di intervenire.—

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