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Gender, la Consulta dice no alla rettifica del sesso negli atti: “Serve una legge di sistema”

Gender, ecco cosa dice la Corte costituzionale. Con la sentenza 143, depositata oggi, la Consulta ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’articolo 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte […]

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Gender, ecco cosa dice la Corte costituzionale. Con la sentenza 143, depositata oggi, la Consulta ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell’articolo 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere “non binario” (né maschile, né femminile).

Gender, la Consulta dice no al terzo genere

Infatti, spiegano gli ermellini, “l’eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale. Che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria”. La sentenza sottolinea  che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l’altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei “luoghi di contatto” (carceri, ospedali e simili).

La caratterizzazione binaria informa il diritto di famiglie e del lavoro

La Corte costituzionale rileva tuttavia che “la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile (da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”) genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità”. E che, “nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute”. Considerazioni – conclude la Corte – che, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell’Unione europea, “pongono la condizione non binaria all’attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale”.

Illegittimo il trattamento medico-chirurgico

La Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in cui in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell’autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l’articolo 3 della Costituzione, in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.

 

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