Con la manovra arriva una seconda chance per gli esclusi dal Fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari
Con la legge di Bilancio 2026 il governo riapre i termini per l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito per ristorare i risparmiatori coinvolti nei crac bancari degli anni passati: la risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife, i dissesti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2017 e cedute a Intesa Sanpaolo con intervento pubblico, e i soci del Monte dei Paschi di Siena, oggetto di salvataggio pubblico nel 2017 tramite ricapitalizzazione precauzionale, che ha comportato perdite per azionisti e detentori di strumenti subordinati.
La misura, prevista dal comma 762, consente una nuova possibilità esclusivamente a chi aveva già presentato domanda nei termini previsti tra il 2019 e il 2020 ma si era visto respingere l’istanza, in tutto o in parte, per ragioni di incompletezza documentale o procedurale. Non si tratta quindi di una riapertura generalizzata: la norma riguarda solo chi era in possesso dei requisiti sostanziali, ma era stato escluso per vizi formali.
L’impianto del fondo resta invariato e non viene ampliata la platea dei beneficiari: l’intervento serve a consentire la sanatoria di errori formali che in passato hanno impedito l’accesso agli indennizzi. Per coprire i nuovi rimborsi la manovra autorizza una spesa complessiva massima di 80 milioni di euro, che verranno erogati in modo graduale. Sono previsti 20 milioni nel 2026 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con pagamenti quindi spalmati su un triennio in linea con i tempi di lavorazione delle pratiche da parte della Commissione tecnica del fondo.
La domanda di indennizzo potrà essere ripresentata alla Commissione seguendo le stesse regole previste dalla normativa istitutiva del FIR. L’indennizzo riconosciuto è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni e al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il tetto massimo di 100mila euro per ciascun risparmiatore, calcolato sul complesso degli investimenti ammissibili. L’accesso al rimborso poteva avvenire in due modi: automatico, riservato ai risparmiatori con un reddito complessivo Irpef non superiore a 35mila euro o con un patrimonio mobiliare non superiore a 100mila euro al momento dell’investimento, e ordinario, che richiede invece la valutazione della Commissione tecnica e la dimostrazione che l’investimento sia stato effettuato in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza da parte dell’intermediario.
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