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Se il datore di lavoro mantiene un ambiente stressante deve risarcire il danno: bisogna guardare oltre il mobbing

di Flavia Morena

La dimensione organizzativa dell’impresa rappresenta ormai un elemento imprescindibile tra quelli che il giudice di merito deve considerare qualora il lavoratore lamenti un danno. Il benessere all’interno dei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo da perseguire e il protrarsi di situazioni stressanti, in quanto potenzialmente nocive per la salute psico-fisica dell’individuo, deve essere evitato. In tal senso si esprime l’art. 28, t.u. n. 81 del 2008 che difatti annovera lo stress lavoro-correlato tra i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 31367 del 2025, ribadisce l’ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui, a prescindere delle nozioni medico-legali di mobbing e di straining, è in ogni caso configurabile una responsabilità del datore di lavoro ogniqualvolta tolleri, anche colposamente, il mantenimento di situazioni stressogene ovvero contribuisca a realizzarle.

La vicenda
Una lavoratrice adiva il Tribunale di Ancona al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza delle condotte aggressive e prevaricanti del datore di lavoro, notoriamente autoritario ed irrispettoso oltreché incline ad un atteggiamento contrario alle basilari regole di buona educazione. Il Tribunale accoglieva il ricorso e la società datrice di lavoro impugnava la sentenza, che veniva riformata in appello. In particolare, la Corte d’appello evidenziava come la condotta del datore di lavoro, seppur contraria alle regole di civile convivenza, appariva preordinata al soddisfacimento di necessità ed esigenze di servizio, oltreché oggettivamente giustificata da errori attribuibili alla lavoratrice stessa. Il collegio rilevava, inoltre, che il fatto che il datore di lavoro fosse stato descritto come notoriamente autoritario e irrispettoso denotava l’assenza delle caratteristiche tipiche del mobber, che sceglie una vittima tra i vari dipendenti. La lavoratrice, dunque, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.

Non solo il mobbing: diritto al risarcimento del danno da stress lavorativo
Accogliendo i motivi di ricorso della lavoratrice, i giudici di Cassazione evidenziano come, al fine di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro, non è necessario riscontrare nel caso di specie gli elementi costitutivi del mobbing che, come ormai noto, si concreta in una serie di comportamenti dal carattere vessatorio che, con intento persecutorio, vengono posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. Tale approdo origina dalla lettura congiunta degli articoli 2087 c.c. e 28 t.u. n. 81 del 2008 che amplia la portata degli obblighi di protezioni gravanti sul datore di lavoro, includendovi anche l’aspetto organizzativo dell’impresa.

Come sopra evidenziato, infatti, l’art. 28 t.u. n. 81 del 2008 annovera tra i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche quelli discendenti dallo stress lavoro-correlato, nozione, questa, introdotta dall’Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004. In particolare, a mente del paragrafo 3 dello stesso, lo stress “è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” che “di fronte ad una esposizione prolungata” può “causare problemi di salute”. La nozione di stress lavoro-correlato è dunque una nozione ampia, in grado di ricomprendere in sé tutte quelle situazioni disfunzionali che non rientrano nelle strette maglie del mobbing e dello straining ma che, tuttavia, sono idonee a pregiudicare diritti di rilievo costituzionale, in primis quello alla salute.

Lo stesso Accordo Quadro, al paragrafo 4, individua alcuni dei possibili fattori di stress, annoverando tra essi l’organizzazione e i processi di lavoro; le condizioni e l’ambiente in cui viene prestata la propria attività e finanche il tipo di comunicazione che viene utilizzata. Tanto premesso, come affermato dalla Cassazione con la sentenza in commento, “una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di un pregiudizio alla salute”.

Ciò che rileva, dunque, è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ai sensi delle norme sopra richiamate e che da questo sia derivato un danno impattante su interessi protetti del lavoratore, quali la salute ovvero la dignità.

La responsabilità datoriale per danno da stress-lavorativo è una forma di responsabilità contrattuale. Conseguentemente, il lavoratore dovrà dimostrare la portata del danno e il fatto o fatti causativi dello stesso, mentre sarà onere del datore di lavoro dimostrare l’assenza di colpa. L’intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta potranno, eventualmente, incidere sul quantum del risarcimento ma non sulla sussistenza o meno del relativo diritto.

*Praticante avvocato in Milano e già tirocinante presso il Tribunale di Roma, III sezione lavoro

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