Anni di precariato alle superiori prof batte il ministero in tribunale
PAVIA. Per oltre dodici anni, a partire dal 2013, ha insegnato Discipline letterarie e latino in diverse scuole superiori della provincia da precario. Non per sostituire colleghi o tappare qualche buco, ma coprendo di fatto la cattedra per interi anni scolastici, accompagnano classi di studenti, soprattutto liceali, dal primo all’ultimo giorno di scuola.
L’insegnante, che ha 58 anni, sa che è una prassi diffusa, ma sa anche che non sarebbe consentita dalle norme: si è così rivolto a un avvocato e ha fatto causa al ministero per «abuso di contratti a termine» e «perdurante precariato». La giudice del lavoro Federica Ferrari gli ha dato ragione, anche se ha limitato la richiesta di risarcimento agli anni in cui effettivamente il docente era stato assunto con contratto a tempo in modo più continuativo, a partire dal 2020.
La sentenza
La giudice ha riconosciuto, quindi, quattro mensilità e ha condannato il ministero dell’Istruzione a pagare le spese processuali.
Dal suo canto il ministero si era opposto alla richiesta di risarcimento per «abuso di contratti a termine» interpretando in questo modo la norma del limite dei 36 mesi, oltre i quali il contratto a termine non si può più fare: secondo il ragionamento dei legali del ministero questo termine non sarebbe stato superato perché la supplenza non sarebbe mai stata continuativa (visto che l’anno scolastico inizia e a un certo punto si interrompe).
Inoltre, dal 2017 un provvedimento del ministero stabilisce che il “risarcimento” ai precari di fatto è già riconosciuto nel momento in cui vengono banditi, ogni tre anni, i concorsi per la stabilizzazione di chi ha un contratto a termine. Diverso il ragionamento della giudice Ferrari.
Sul concorso
Intanto, per la giudice, il concorso, avendo comunque un intento selettivo (si può passare oppure no), non può essere inteso come risarcimento. Ma soprattutto il docente ha diritto a essere risarcito perché ha subito un danno certo, per la sua stessa situazione di precario e perché l’amministrazione scolastica ha abusato dei contratti a termine, continuando a utilizzarli invece di stabilizzarlo.
«La continuità temporale, la durata dei contratti e la reiterazione su posti vacanti e disponibili rendono evidente l’utilizzo improprio dello strumento del contratto a termine», si legge nella decisione della giudice Ferrari.
Per la giudice l’insegnante è stato assunto con contratti a tempo «che risultano stipulati per supplenze su organico di fatto ma presso lo stesso istituto, per la medesima cattedra e non per sostituire un collega» e quindi «la situazione descritta porta a escludere l’effettiva sussistenza della temporaneità delle esigenze».
E il tema dei concorsi? Per la giudice «non è sufficiente che il ministero li bandisca con cadenza triennale, ma è necessario che questi concorsi siano idonei all’immediata immissione in ruolo dei precari». E questo non sempre avviene.