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Albania, Viminale condannato a risarcire un migrante: “Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione”

“Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’interno al pagamento di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno”. Questa la decisione del 10 febbraio 2026 con cui il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, condanna il ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi per il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader, in Albania, per “condotta colposa” e la “mancata osservanza di regole di buona amministrazione da cui è derivata l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona”. In particolare, scrive il tribunale, il trasferimento è avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato, incidendo direttamente sui diritti fondamentali del ricorrente. Una sentenza che potrebbe rilanciare lo scontro ingaggiato dalla politica nei confronti delle decisioni in materia della magistratura.

A pesare la portata della sentenza è l’avvocato Gennaro Santoro, che patrocina il caso e ne segue altri due, identici e attualmente pendenti. Santoro evidenzia come “potenzialmente questa decisione mette in discussione tutti i trasferimenti fatti”, dal momento che finora “tutti sono avvenuti senza un decreto motivato”. Santoro sottolinea l’importanza che “lo Stato italiano non continui a violare la legge”, facendo un parallelo con il sistema carcerario dove, a differenza dei Cpr, per ogni trasferimento esiste un “provvedimento motivato che può essere impugnato”. Nei cpr, ricorda Gennaro “ci finisci non per la commissione di un reato ma per una violazione amministrativa”. E spiegando che i centri mancano di una legge sulla disciplina dei diritti, aggiunge: “Il centro in Albania moltiplica in modo esponenziale la violazione dei diritti all’interno di queste strutture”.

Oltre a violare la legge, il ministero avrebbe anche mentito. “La sentenza accerta che alla persona trasferita era stato detto falsamente che sarebbe stata portata in un altro centro in Italia”. Al contrario, si legge che il ricorrente è stato sottoposto a legatura dei polsi con fascette contenitive per l’intero tragitto verso l’Albania, senza essere messo a conoscenza della reale destinazione. La sua compagna aveva scritto alla europarlamentare Cecilia Strada: “… Lui si trovava al CPR di Gradisca di Gorizia. Gli è stato comunicato che sarebbe stato trasferito al CPR di Brindisi. Quando ci siamo sentiti telefonicamente, alle 4 di notte, si trovava già a Foggia. Mi ha detto che appena arrivato a Brindisi mi avrebbe chiamata. Da quel momento non ho più avuto sue notizie per due giorni. Alla fine mi ha contattata, ma dall’Albania … Secondo quanto mi ha raccontato, era convinto fino all’ultimo momento di essere diretto a Brindisi”. Si legge nella sentenza, che precisa non come non si sia trattato di un trasferimento a sorpresa, ma “effettuato in assenza di un provvedimento e verso una destinazione diversa da quella comunicata”.

I giudici hanno dunque concluso che l’operazione ha “interferito negativamente con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della CEDU”, specialmente in relazione al diritto-dovere di visita del ricorrente verso i figli minorenni in Italia. Per garantire le guarentigie dell’habeas corpus, il Tribunale ribadisce che il soggetto deve essere sempre “posto nelle condizioni di sapere, attraverso un provvedimento, dove, quando e perché” viene trasferito. Per queste ragioni, è stata riconosciuta una tutela risarcitoria quantificata in via equitativa in € 700,00.

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