«Non riveleremo le nostre fonti». La sfida di Report per la tv d’inchiesta dopo la sentenza del Tar
Il giornalista del servizio pubblico può tutelare le sue fonti con meno forza del collega che lavora per un privato. Il telespettatore del servizio pubblico ha meno diritto a essere informato rispetto a quello di una tv privata. È l’effetto paradossale della sentenza con cui il Tar del Lazio accoglie in parte le ragioni dell’avvocato Andrea Mascetti, protagonista di un servizio della trasmissione di Rai3 “Report” dal titolo “Vassalli, valvassori e valvassini” andato in onda lo scorso 26 ottobre. Oggetto dell’inchiesta giornalistica le consulenze ottenute dall’avvocato da parte di enti pubblici, spesso guidati dalla Lega. Mascetti ritenne che quella messa in onda danneggiasse la sua immagine e richiese alla Rai l’accesso a tutti gli atti che avevano condotto alla sua realizzazione. In pratica, di rivelare chi avesse risposto a Report e cosa avesse confidato ai suoi giornalisti. La Rai oppose un rifiuto totale.
Ora la terza sezione del tribunale amministrativo presieduta dal giudice Giuseppe Daniele dà ragione a Mascetti e la conseguenza è clamorosa: l’azienda televisiva dovrà consegnare entro 30 giorni tutta la «documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici» confluite nel servizio mandato in onda. Questo perché è «ostensibile» (cioè rivelabile) la documentazione ottenuta coinvolgendo «l’interlocuzione intercorsa con soggetti di natura pubblica». Questa «interlocuzione» tra soggetti pubblici per il giudice rende «priva di rilievo» la ragione con cui la Rai ha rifiutato l’accesso agli atti, cioè il segreto giornalistico. In sostanza, se un impiegato pubblico parla con un giornalista del servizio pubblico, il diritto/dovere del giornalista a tutelare le sue fonti è «privo di rilievo».
L’ISTITUTO DEL SEGRETO
Non è un privilegio ma un diritto /dovere dei giornalisti tutelare l’identità delle fonti riservate, previsto dalla deontologia professionale e dalla legge (a partire dalla 69 del 1963) secondo cui i giornalisti «sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse». La fiducia nel segreto consente alle fonti riservate di svelare notizie di rilevanza pubblica senza temere ritorsioni; al giornalista spetta la valutazione e la verifica: se sbaglia ne risponde davanti alla giustizia. È il fondamento stesso di questa professione e senza questo istituto la gran parte delle inchieste più importanti della storia non sarebbero semplicemente esistite. Il giudice può ordinare al giornalista di rivelare la sua fonte solo se lo ritiene essenziale per l’accertamento di un reato (e non è questo il caso); in genere il giornalista disobbedisce. La “gola” del Watergate non a caso era “profonda”.
IL CONDUTTORE
«La perversione di questa sentenza – dice il conduttore di Report Sigfrido Ranucci – è che il giudice ritiene sostanzialmente “ostensibili” tutte le mail e i colloqui che abbiamo avuto con gli impiegati degli enti pubblici». «È evidente che il nostro non è un lavoro amministrativo – aggiunge – ma giornalistico. È come se Ilaria Alpi (l’inviata del Tg3 assassinata a Mogadiscio nel 1994 con il cineoperatore Miran Hrovatin, ndr) fosse morta per degli atti amministrativi». «Se il principio di questa sentenza dovesse passare, nessuno parlerà più con i giornalisti del servizio pubblico». «Report non svelerà le proprie fonti, non darà gli atti a Mascetti, non lo faremo neppure da morti», assicura Ranucci che s’indigna anche per la posizione di alcuni giornali che «sorridono per la sentenza del Tar, come se la libertà di stampa fosse una partita di calcio. Colleghi miopi che non capiscono che oggi può toccare a Report, ma domani può toccare a loro».
USIGRAI
Grande preoccupazione è espressa anche dall’Unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai).
Per il segretario nazionale Vittorio Di Trapani la sentenza apre «profili di estrema pericolosità per la stessa sopravvivenza del giornalismo d’inchiesta del servizio pubblico. La legge prevede la segretezza delle fonti fiduciarie come strumento per realizzare l’articolo 21 della Costituzione e il diritto dei cittadini a essere compiutamente informati». «Si crea inoltre – aggiunge il segretario – una palese discriminazione tra giornalisti, per cui se una fonte della pubblica amministrazione parla con un giornalista di una testa privata sa che la sua riservatezza sarà tutelata; se invece parla con un giornalista del servizio pubblico no».
IL RICORSO
La Rai ha annunciato un ricorso al Consiglio di Stato, a cui si assocerà anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Di Trapani è «fiducioso che in appello sarà ristabilita la corretta interpretazione delle norme». Ranucci ricorda che la Rai potrà rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, «alla luce delle recenti sentenze» sul diritto / dovere dei giornalisti di tutelare le proprie fonti.
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